V CONTO ENERGIA 

Il Quinto Conto Energia è entrato in vigore dal 27 agosto 2012 e riporta diverse novità, sia sotto l’aspetto normativo, sia sotto l’aspetto delle tariffe incentivanti. Per conoscere tutte le novità e tutto l’assetto normativo del nuovo Conto Energia, vi rimandiamo al seguente link: http://www.progemaenergia.it/quinto-conto-energia-dal-27-agosto-2012/

QUARTO CONTO ENERGIA
Il 6 maggio 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Quarto Conto Energia, con il quale si determinano le tariffe incentivanti per coloro che si dotano di un impianto fotovoltaico. Dette tariffe sono in vigore dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2016. Scarica il decreto.

» scarica il .pdf del Quarto Conto Energia

CONTO ENERGIA – IL DECRETO DEL 3 MARZO 2011 APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il testo del decreto.
Il nostro commento.

IL TERZO CONTO ENERGIA
A partire dal primo gennaio 2011 entrano in vigore le nuove tariffe del Terzo Conto Energia. Vi preghiamo di digitare sul link per scoprire le novità rispetto al Secondo Conto Energia, di cui riportiamo di seguito gli approfondimenti.

IL SECONDO CONTO ENERGIA
Il meccanismo di incentivazione degli impianti fotovoltaici denominato Conto Energia, è stato introdotto in Italia dal decreto interministeriale del 28 Luglio 2005 ed è attualmente regolato dal decreto interministeriale del 19 Febbraio 2007. Il Conto Energia remunera, con apposite tariffe incentivanti, l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici per un periodo di 20 anni e prevede:

  • la richiesta di concessione delle tariffe incentivanti dopo l’entrata in esercizio dell’impianto;
  • un massimo di potenza incentivabile pari a 1200 MW più un periodo di moratoria di 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici);
  • la possibilità di realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore ad 1 kWp;
  • tariffe che premiano maggiormente il grado di integrazione architettonica e l’uso efficiente dell’energia.

Il GSE è il soggetto attuatore che qualifica gli impianti fotovoltaici, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica.

COME RICHIEDERE GLI INCENTIVI DEL CONTO ENERGIA

Le persone fisiche e giuridiche, nonché i soggetti pubblici e i condomini di unità abitative e/o di edifici che siano interessati all’incentivazione del fotovoltaico, individuati come soggetti responsabili nel DM 19 febbraio 2007, devono far pervenire al GSE – entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, pena la decadenza dall’ammissibilità alle tariffe incentivanti – l’apposita richiesta di concessione della tariffa pertinente. Ai fini del rispetto dei termini per la richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante, vale la data di inoltro della domanda che, nel caso di inoltro a mano, corriere espresso, posta prioritaria o posta ordinaria, coincide con la data di ricevimento della domanda medesima da parte del GSE. Nel caso di invio a mezzo raccomandata, la data di inoltro della domanda coincide con la data di spedizione. La richiesta dell’incentivazione deve essere elaborata seguendo le indicazioni riportate nel DM 19 febbraio 2007, nella Delibera AEEG n. 90/07.

Il soggetto responsabile, per la richiesta dell’incentivazione, dovrà utilizzare l’apposita applicazione informatica ed in particolare: dovrà effettuare la registrazione (se non è già in possesso delle credenziali di accesso) e accedere al portale per l’incentivazione del fotovoltaico; potrà scegliere di:

  • gestire una richiesta d’incentivazione relativa a impianti già incentivati con i DM del 28/07/2005 e del 06/02/2006;
  • gestire una richiesta d’incentivo per un nuovo impianto ai sensi del DM 19/02/2007;

nel caso si tratti di una richiesta d’incentivazione per un nuovo impianto, dovrà inserire i dati tecnici caratteristici dell’impianto;
successivamente dovrà caricare i seguenti allegati elettronici:

  • 5 diverse fotografie dell’impianto;
  • elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori utilizzati;

predisporre la stampa dei seguenti allegati cartacei:

  • richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante;
  • scheda tecnica;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

per la richiesta delle tariffe incentivanti e dell’eventuale premio, dovrà inviare al GSE, oltre agli allegati cartacei citati al punto precedente, i seguenti documenti:

  • documentazione finale di progetto dell’impianto;
  • certificato di collaudo dell’impianto;
  • dichiarazione sulla proprietà dell’immobile;
  • copia del permesso a costruire o copia della D.I.A.;
  • copia della comunicazione con la quale il gestore di rete locale ha notificato al soggetto responsabile il codice identificativo del punto di connessione alla rete (codice POD, definito all’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06);
  • copia della denuncia di apertura di officina elettrica presentata all’UTF (per impianti superiori a 20 kWp); oppure, se l’impianto immette tutta l’energia prodotta nella rete, copia della comunicazione fatta all’UTF sulle caratteristiche dell’impianto (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26).
  • copia del verbale di attivazione del contatore di misura dell’energia prodotta e di connessione alla rete (per impianti inferiori a 20 kWp).

Ad ogni richiesta verrà assegnato automaticamente un numero identificativo dell’impianto fotovoltaico. Tale numero identificativo dovrà essere utilizzato per la richiesta dell’incentivo e per qualsiasi comunicazione del Soggetto Responsabile inerente l’incentivazione.

Le richieste per l’incentivazione, corredate dell’apposita documentazione di supporto, dovranno essere inoltrate a:
Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A.
Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19 febbraio 2007 N°= ………… (Numero identificativo Impianto)
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 – Roma

Le richieste possono pervenire:

  • a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento (A.R.);
  • tramite posta celere, posta prioritaria o ordinaria;
  • tramite consegna a mano;
  • tramite corriere.

Ogni plico dovrà contenere una sola richiesta.

L’Ufficio Protocollo del GSE è aperto al pubblico nei giorni feriali (lunedì-venerdì) negli orari 8.30-13.00 e 13.30-17.30.

TARIFFE RICONOSCIUTE CONTO ENERGIA

Le tariffe riconosciute agli impianti in esercizio ai sensi del decreto 19 febbraio 2007 – variabili in funzione della classe di potenza degli impianti e del livello di integrazione architettonica – sono indicate nella tabella seguente:

Taglia di potenza dell’impianto Non integrato (€/kWh) Parzialmente integrato (€/kWh) Integrato (€/kWh)
1kW <= P <= 3 kW 0,40 0,44 0,49
3kW < P <= 20 kW 0,38 0,42 0,46
P > 20 kW 0,36 0,40 0,44

Gli incentivi, calcolati in base alle tariffe sopra riportate, sono riconosciuti per la totalità dell’energia elettrica prodotta dall’impianto, misurata all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, sia che il soggetto responsabile si avvalga del servizio di scambio sul posto, sia che ceda in rete, in toto o in parte, l’energia elettrica prodotta.

Le tariffe incentivanti si aggiungono ai ricavi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta o ai risparmi sulla bolletta elettrica nel caso l’energia elettrica prodotta sia utilizzata per alimentare le utenze del soggetto responsabile collegate all’impianto.

I valori delle tariffe sopra menzionati sono riferiti agli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra la data di emanazione della delibera 90/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) prevista dal decreto 19 febbraio 2007 ed il 31 dicembre 2008.

Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008 (con arrotondamento alla terza cifra decimale).

Il valore della tariffa riconosciuta è costante, in moneta corrente, per tutto il periodo dei venti anni.

TARIFFE PREMIANTI CONTO ENERGIA

Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:

  • impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);
  • impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
  • impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007) in rimozione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di: edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola;
  • impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).


Premio per gli Enti Locali

Gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti responsabili sono enti locali, rientrano nella tipologia di impianto integrato, indipendentemente dalle effettive caratteristiche architettoniche dell’installazione. Ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, si intendono per enti locali i comuni, le province, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Le norme sugli enti locali si applicano altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

Premio per la riduzione del fabbisogno energetico
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite a unità immobiliari di edifici, è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato all’esecuzione di interventi che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici. Tale premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale), pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e certificata.

In tutti i casi, compresa la reiterazione di interventi che conseguono ulteriori riduzioni del fabbisogno di energia, il premio non può superare la percentuale del 30% della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio degli impianti.

Il premio spetta altresì, nella misura del 30% qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio o unità immobiliari, inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.

Altre norme di incentivazione
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e l’entrata in vigore della delibera 90/07dell’AEEG, prevista dal decreto, le tariffe applicate sono quelle previste per l’anno 2007 dal decreto 19 febbraio 2007 (sempre che tali impianti siano stati realizzati nel rispetto delle condizioni dei decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe dei predetti decreti).

Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.

LA CESSIONE DEL CREDITO NEL CONTO ENERGIA

Al fine di facilitare il finanziamento degli impianti fotovoltaici è contemplata la cessione dei crediti derivanti dal riconoscimento delle tariffe incentivanti. La cessione dei crediti è ammessa esclusivamente per la totalità degli stessi, a favore di un unico cessionario e sino ad eventuale revoca espressa.
L’atto di cessione dei crediti – che va sottoscritto sia dal cedente che dal cessionario – deve:

  • essere stipulato, a valle della sottoscrizione della prevista Convenzione, per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell’art. 69 del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440;
  • riportare il numero della Convenzione e la relativa data di sottoscrizione;
  • dare evidenza, nei casi in cui il soggetto responsabile sia una persona giuridica, dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore cedente attestati da idonea certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria Commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A., con data emissione non anteriore a 90 giorni;
  • essere notificato al GSE a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ovvero, nel caso di cessioni dei crediti disposte in favore di istituti finanziari sottoscrittori dell’Accordo Quadro, mediante l’invio di lettera raccomandata A. R. (vedi “Accordo Quadro”). Un modello di atto di cessione dei crediti viene messo a disposizione su questo sito.

Il GSE, con lettera raccomandata, comunica alle parti di aver ricevuto la richiesta di cessione dei crediti e che la stessa rispetta gli adempimenti, anche formali, richiesti.

Le tariffe incentivanti vengono riconosciute al soggetto cessionario fino alla revoca del contratto, da comunicarsi con lettera. Tale revoca, che va sottoscritta sia dal cedente che dal cessionario su carta intestata del cessionario deve:

  • richiamare il numero della Convenzione e la relativa data di sottoscrizione;
  • riportare le coordinate bancarie da utilizzare per l’aggiornamento della domiciliazione dei pagamenti;
  • dare evidenza dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore cessionario, attestati da idonea certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria Commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A. con data emissione non anteriore a 90 giorni;
  • essere notificata al GSE a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ovvero, nel caso di cessioni disposte in favore di istituti finanziari sottoscrittori dell’Accordo Quadro, mediante l’invio di lettera raccomandata A. R..

La revoca, come previsto nella Convenzione, produce effetti a partire dal secondo mese successivo alla data di notifica.
Il GSE non può essere considerato responsabile in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni di cui sopra da parte del cedente e/o cessionario.
Le stesse modalità devono ritenersi valide anche nel caso di mandato all’incasso (revocabile/irrevocabile). Tuttavia il relativo atto di revoca deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.

IL RITIRO DEDICATO

Il regime di cessione dell’energia elettrica mediante ritiro dedicato rappresenta una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la vendita al GSE dell’energia elettrica immessa in rete, in alternativa ai contratti billaterali o alla vendita diretta in borsa.
Il ruolo attribuito al GSE:

  • soggetto che ritira commercialmente l’energia elettrica dai produttori aventi diritto, rivendendo tale energia sul mercato elettrico;
  • utente del dispacciamento in immissione e utente del trasporto in immissione in relazione alle unità di produzione nella disponibilità dei predetti produttori;
  • interfaccia unica, in sostituzione del produttore, verso il sistema elettrico tanto per la compravendita di energia quanto per i principali servizi ancillari connessi.

LO SCAMBIO SUL POSTO – CONTO ENERGIA

Lo scambio sul posto (Del. AEEG n. 74/08) è un servizio che viene erogato dal GSE dal giorno 1° Gennaio 2009 su istanza degli interessati. Consente all’utente che abbia la titolarità o la disponibilità di un impianto, la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Sono interessati a proporre istanza al GSE coloro nella cui disponibilità o titolarità vi sia uno o più impianti:

  • alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
  • alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW (se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007);
  • di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
Pubblicato martedì 21 Agosto 2012 da Alberto Mancini