Non passa giorno che su questo blog non si ricevano commenti di persone che sono vivamente interessate all’argomento delle detrazioni fiscali. E’ comprensibile, perché in un Paese in cui le tasse gravano pesantemente sul portafoglio di famiglie e aziende, il fatto di potere dedurre un quantum dai versamenti fiscali riempie l’animo di gioia.

La scadenza delle detrazioni in vigore fino a tutto giugno 2013 è stata così prorogata fino al 31 dicembre 2013 e, in alcuni casi, fino al dicembre 2014.

Il 6 giugno scorso, difatti, è entrato in vigore il Decreto n. 93, varato soltanto due giorni prima, che modifica il precedente testo di Legge e che, oltre ad allungare i termini del periodo in cui la detrazione è possibile, ne aumenta anche l’aliquota, spostandola dal 50% al 65% in ordine all’efficientamento energetico per singole unità immobiliari e fissando un massimo di spesa a 98.000 Euro. All’articolo 2 del succitato Decreto, si legge inoltre che per quanto riguarda il settore del terziario anche gli interventi sugli impianti di illuminazione sono da considerarsi detraibili.

Il pasticcio c’è, anche se non si vede. Innanzi tutto c’è da dire che nel testo originale erano stati esplicitamente scartati come detraibili gli interventi sulle pompe di calore, escludendo così un vasto mercato in crescita, che con l’efficientamento energetico si sposa bene, quanto si sposano bene le fonti rinnovabili. Le molteplici proteste di produttori e di installatori del settore hanno fatto sì che, in fase di revisione, si precisasse invece che anche le spese sostenute per acquistare le pompe di calore potevano essere conglobate nelle detrazioni.

Le proteste, al contrario, non sono valse per gli impianti fotovoltaici che già godevano del 50% di detrazione fiscale, in quanto ristrutturazione edile, e che ancora godono del 50% (e non del 65%) come se l’utilizzo di energia solare non contribuisca all’efficientamento energetico di uno stabile.

Come detto, dunque, anche gli impianti di illuminazione godono dei vantaggi di cui al Decreto 93/2013. E qui il pasticciaccio continua. Innanzi tutto non si capisce perchè ne debba beneficiare solo il settore terziario. Se una famiglia decide di sostituire le vecchie lampadine con luci a led, benchè faccia del bene al proprio portafoglio e all’intera comunità grazie al risparmio energetico, non viene premiata. In secondo luogo le detrazioni sono possibili soltanto se viene certificato da un professionista abilitato il raggiungimento di almeno il 20% di efficientamento.

Noi trattiamo abitualmente il led, quindi non ci viene difficile stabilire che l’efficientamento sulla singola lampada va da un minimo del 50% ad un massimo del 90%. Questo calcolo andrebbe bene e sarebbe molto semplice se il Decreto si fosse chiaramente espresso su quali siano gli elementi da prendere in considerazione.

La stessa Agenzia delle Entrate, su questo punto, offre risposte del tutto contrastanti. Prendiamo ad esempio un’azienda terziaria che utilizza pompe di calore per produrre energia termica. I consumi elettrici sono davvero alti e, forse per questo, quell’azienda si è dotata di un impianto fotovoltaico, che copra il suo fabbisogno di corrente elettrica. Se l’illuminazione di magazzini, fabbrica e uffici avviene mediante tubi fluorescenti (neon) da 150 centimetri cadauno, per cui la potenza espressa in watt è uguale a 58 cadauno, modificando semplicemente il tubo con i led possiamo abbassare la potenza di ciascun corpo illuminante fino a 20 watt. Abbiamo dunque raggiunto un risparmio energetico pari al 65,5% sui singoli elementi sostituiti. E’ però chiaro che se raffrontiamo questa percentuale con i consumi necessari al termico, questo rapporto si abbatte pesantemente.

Io non credo che ci sia malafede in chi scrive le nostre Leggi, anche se spesso le lobbies la fanno da padrone, ma è certo che la praticità non è di casa.

Lorenzo Lo Vecchio

Pubblicato martedì 27 Agosto 2013 da Alberto Mancini