Il 2013 è alle porte ed ormai si fa pressante la richiesta delle amministrazioni comunali e delle ASL per pretendere la sostituzione dei tetti sui quali si riscontra la presenza di cemento amianto, più volgarmente conosciuto con il nome di eternit, una tipologia di materiale fortemente tossico, di cui fu inventore l’austriaco Ludwig Hatschek nel 1901.

L’eternit, gradualmente nel tempo, tende a sfaldarsi rilasciando polveri sottili molto dannose alla salute, come sancito anche dalla sentenza dello scorso mese di febbraio, per la quale sono stati condannati a 16 anni di reclusione il magnate svizzero, Stephan Schmidheiny, e un barone belga, Louis De Cartier De Marchienne, produttori nella provincia di Alessandria.

A seguito di questa sentenza, si è scatenata una serie di contenziosi, perché gli stessi proprietari di siti in cui si rileva la presenza di eternit potrebbero essere condannati, qualora si disinteressino del problema e non provvedano alla sostituzione quanto meno delle coperture esposte in aree aperte. Ancor più questo fenomeno si è presentato insistente in aree ove vi è la presenza di scuole, parchi giochi, unità abitative.

Ma cosa dice la Legge e quali sono realmente gli obblighi? Il riferimento principale si trova nel “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 13 del 16 gennaio 2002 – Decreto numero 468 del 18 settembre 2001). In sostanza il testo pone il problema dello smaltimento, ma non definisce le tempistiche entro cui i lavori vanno eseguiti. Il Decreto, di fatto, demanda ai Piani Regionali il compito di definire regole più precise e stringenti. Quasi sempre le Regioni hanno derogato a Provincie e Comuni.

Per venirne a capo, dobbiamo riassumere che i proprietari di stabili, sui quali esiste una copertura in eternit, si devono premurare di denunciare alla ASL di competenza, sia la presenza del cemento amianto, sia lo stato di conservazione e devono provvedere a tutti quegli interventi di manutenzione che si ritengono necessari per evitare che l’eternit possa ulteriormente nuocere all’ambiente. I comuni, le Provincie, la stessa ASL può definire, sia nel singolo caso, sia nelle regole generali, quando e come si debba intervenire.

In passato e nel presente molti soggetti hanno e stanno utilizzando il Conto Energia per associare la realizzazione di impianti fotovoltaici alla sostituzione dell’eternit. Oggi, però, molti si rendono scettici in virtù del minor incentivo e del fatto che il Conto Energia, in tempi piuttosto brevi, è destinato ad esaurirsi.

La risposta va data su entrambi i punti. In primis dobbiamo dire che il Conto Energia prevede incentivi piuttosto alti, rispetto all’attuale costo degli impianti, quando si tratti di impianti innovativi, cioè di pannelli fotovoltaici che si sostituiscono alla nuova copertura. L’incentivo, già di per se stesso il migliore del Conto Energia, viene incrementato da un premio per lo smaltimento dell’eternit e da un premio per l’utilizzo di materiale europeo. Inoltre va calcolato il risparmio sulla nuova ricopertura che, in tal caso, viene eseguita solo parzialmente. Sul secondo punto, invece, bisogna precisare che non è il contatore generale del Conto Energia che determinerà lo stop alle tariffe incentivanti degli impianti con caratteristiche innovative, ma il mini contatore riservato a questo genere di impianti, per il quale sono disponibili 50 milioni di euro e che si è azzerato per ripartire solo il 27 agosto scorso. Certo non bisogna perdere tempo.

Pubblicato venerdì 19 Ottobre 2012 da Alberto Mancini