Ci sembra d’obbligo ribadire la trafila per lo smaltimento eternit dai tetti di capannoni e coperture varie.

Obblighi di legge per i proprietari di immobili con presenza di materiali contenenti amianto
Il Dlgs. 257/1992, ha stabilito obblighi per gli enti pubblici e per i privati circa gli immobili con presenza di materiale contenente amianto.
Detti obblighi sono stati riconfermati dal Dlgs. 257/2006, nonchè dal Piano Regionale Amianto Lombardia (P.R.A.L.) pubblicato in data 17.01.2006, ove in particolare si confermano i seguenti obblighi:

  • Da parte delle ASL di procedere con il censimento mediante mappatura dei fabbricati con presenza di materiale contenente amianto entro la fine del 2008, anche con l’utilizzo di tele-rilevamento.
  • Da parte dei proprietari degli immobili di:
    • Notificare alle ASL tramite il mod. NA/1 la presenza di amianto in strutture o luoghi.
    • Trasmettere alle ASL algoritmo per la valutazione dello stato della copertura in cemento amianto
    • Effettuare valutazione del rischio del manufatto secondo l’algoritmo
    • Nominare la figura di un “Responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive connesse al manufatto contenente amianto”

Le ASL una volta che avranno effettuato la mappatura procederanno all’incrocio tra quanto da loro rilevato e quanto denunciato dai proprietari ed in caso di mancate denunce procederanno con i sanzionamenti.

Pubblicato giovedì 07 Maggio 2009 da Alberto Mancini