Il 6 maggio 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Quarto Conto Energia, con il quale si determinano le tariffe incentivanti per coloro che si dotano di un impianto fotovoltaico. Dette tariffe sono in vigore dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2016 ed hanno valore per venti anni. Il decreto è interamente pubblicato e può essere scaricato in formato.pdf sulla nostra sezione dedicata al Conto Energia.

In queste pagine cerchiamo, invece, di riassumere i punti salienti del decreto e le novità, aggiungendo quei commenti che, a nostro avviso, possono facilitarne l’interpretazione.

  • Il decreto disciplina gli incentivi degli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2016.
  • Gli incentivi hanno durata ventennale dalla data di ingresso in esercizio dell’impianto.
  • Il decreto distingue gli impianti fotovoltaici in piccoli impianti (inferiori al megawatt), impianti installati su edifici, impianti a terra, impianti realizzati con tecnologie innovative, impianti a concentrazione, impianti operanti in regime di scambio sul posto (fino a 200 kwp), impianti operanti in regime di vendita dell’energia prodotta, impianti operanti in regime di autoconsumo, impianti realizzati su edifici o aree pubbliche, impianti realizzati su aree industriali, su cave dismesse, su aree di recupero da contaminazione, su ex discariche, su pensiline e serre.
  • Per i grandi impianti (superiori al megawatt) vengono posti limiti relativamente ai costi di incentivazione per un totale di Euro 580 ml. entro il 31 dicembre 2012.
  • Altre incentivazioni pubbliche, diverse dal Conto Energia, sono cumulabili solo nella misura massima del 30%, rispettivamente al costo dell’impianto, per impianti sugli edifici non superiori ai 20 kwp, impianti a concentrazione, impianti a tecnologia innovativa. Per gli impianti di natura pubblica, invece, tale contribuzione è compatibile con il Conto Energia fino al 60%.
  • Lo spostamento del sito originario di un impianto comporta la decadenza degli incentivi.
  • Il Soggetto Responsabile deve richiedere l’accesso alle tariffe incentivanti entro 15 gg dalla entrata in esercizio, mentre il GSE ha tempo 120 gg per il loro riconoscimento.
  • Eventuali cessioni dell’impianto devono essere comunicate al GSE entro 30 gg dall’atto di cessione stessa.
  • Dal 1 giungo 2012 i pannelli dovranno essere garantiti sui difetti di produzione per almeno 10 anni e i produttori degli stessi dovranno essere iscritti ad un consorzio di smaltimento.
  • Le tariffe incentivanti prevedono premi, di cui parleremo in seguito, ma gli stessi non sono cumulabili per il medesimo impianto.
  • Il presente decreto premia l’uso efficiente dell’energia, qualora l’impianto fotovoltaico contribuisca a migliorare l’audit energetico dell’edificio sul quale insiste.
  • Gli incentivi riconosciuti alle tariffe di cui alle successive tabelle, sono incrementate con i seguenti premi:
  1. + 5% per impianti realizzati su aree industriali, miniere, cave o discariche esaurite, siti contaminati;
  2. + 5% per impianti di appartenenza a Comuni inferiori ai 5.000 abitanti;
  3. + 0,05 Euro al kwh prodotto per impianti realizzati su coperture dalle quali è stato smaltito il cemento-amianto (eternit);
  4. + 10% per impianti costruiti con materiale europeo per un minimo di almeno il 60%;
  5. per impianti costruiti su pensiline, serre, tettoie, frangisole, barriere acustiche, vale la tariffa in media aritmetica sulla tariffa spettante tra impianti a terra e impianti su edifici;
  6. gli impianti montati su serre non devono occupare una superficie superiore al 50% della superficie della serra stessa.

Queste le tabelle relative alle tariffe incentivanti:

5. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 5 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente.

 

IMPIANTI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE



 

 

IMPIANTI A CONCENTRAZIONE

 

Pubblicato venerdì 20 Maggio 2011 da Alberto Mancini