Nel nostro precedente articolo sulla detrazione fiscale per le luci a led si è aperta una discussione sul fatto che i costi sostenuti per la trasformazione dell’illuminazione tradizionale in luci a led siano detraibili al 50% dal computo globale delle tasse dovute allo Stato. Abbiamo promesso che avremmo approfondito il discorso e così facciamo.

Dice l’Agenzia delle Entrate: “Dal 1° gennaio 2012, la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza. L’agevolazione, introdotta fin dal 1998 e prorogata più volte, è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 (art. 4) che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef”.

Negli ultimi anni la normativa che disciplina la materia è stata più volte modificata. La più recente novità è stata introdotta dal decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) che ha elevato, anche se per un limitato periodo di tempo, la misura della detrazione e il limite massimo di spesa ammessa al beneficio”.

In particolare, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del citato decreto) al 30 giugno 2013, la detrazione Irpef aumenta al 50% e raddoppia il limite massimo di spesa (96.000 euro per unità immobiliare).

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato, così come pubblicato nell’aggiornamento agosto 2012 da parte dell’Agenzia delle Entrate, ove al punto i) si specifica che rientrano nelle spese di ristrutturazione anche “gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne”.

Infine, il medesimo aggiornamento specifica quali siano le opere di intervento ammesse alla detrazione Irpef. Fra queste si legge testualmente: “Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette. (Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)”. Ovviamente tutte le pratiche di richiesta per l’ottenimento della detrazione fiscale devono essere accompagnate dai necessari certificati e asseverazioni.

Pubblicato giovedì 18 Aprile 2013 da Alberto Mancini